Un fulmine a ciel sereno quello che si sta per abbattere sul sindaco Antonacci e sull'amministrazione adelfiese. Dopo le primarie del PD che gli hanno conferito un sicuro quinto posto nella lista per il Senato, la sua partenza per Roma è ormai scontata.
Tuttavia, è probabile che nè l'amministrazione, nè i Consiglieri di maggioranza siano aggiornati sugli ultimi provvedimenti legislativi sul tema di incompatibilità delle cariche pubbliche, poiché tutta la popolazione sa che, in caso di elezione a senatore, Vito Antonacci potrà continuare ad essere sindaco di Adelfia.
Effettivamente questo era vero, in quanto a norma del Testo Unico degli Enti Locali "l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni
caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti la decadenza dalla carica
elettiva ricoperta". Adelfia, con i suoi 17.000 abitanti, non è compresa in questo discorso.
Ma non è più così!
In tema di incompatibilità, infatti, a
decorrere da questa tornata elettorale entrerà in vigore la previsione
normativa di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni, nella
Legge 14 settembre 2011 n. 148. (LINK)
Cosa dice la nuova norma?
«Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004,
n.215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di
senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma
2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con
qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi,
alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione
superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si
applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione
delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si
applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il
divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento
dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la
carica sopraggiunta».
Una volta eletto senatore, Vito Antonacci sarà costretto ad esercitare l'opzione della carica, scegliendo se continuare a fare il sindaco o diventare senatore. L'opzione va esercitata entro 30 giorni dalla contestazione.
Cosa farà allora? Rimetterà il mandato di sindaco che gli è stato concesso dal popolo adelfiese o lo onorerà rinunciando al Parlamento?
Adelfia attende con ansia la sua risposta.
Leggi anche la Nota ANCI sull'incompatibilità dei sindaci dei comuni al di sopra dei 5000 abitanti
Vincenzo Prudente
sabato 26 gennaio 2013
Sindaco o Senatore? Questo sarà il dilemma!
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