Come riportato qualche settimana fa, finalmente l'Italia si appresta a intraprendere una seria politica di trasparenza degli atti amministrativi. Vi rimando QUI per il post precedente.
In data 29 agosto, presentavo nota al CIVIT per avere alcuni chiraimenti ecco il testo:
DELUCIDAZIONI IN MERITO AL DECRETO 33/2013
"Gentilissimi,
sto cercando di comprendere la normativa in oggetto.
Art 14.
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:
...
...
f) le dichiarazioni di
cui all'articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonche' le
attestazioni e dichiarazioni di cui agliarticoli 3 e 4 della
medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7.
Questo obbligo di pubblicazione riguarda anche i sindaci e consiglieri
comunali di tutte le amministrazioni comunali? Infatti la questione è
poco chiara.Se facciamo riferimento alla legge 441/82, come riportato
dal decreto, questa è rivolta solo ad alcuni soggetti (senatori,
parlamentari ecc.) diversamente dal comma 1 del su indicato articolo
Inoltre nelle norme transitorie nulla si dice sull'efficacia. Infatti
senmpre l'art. 14 parla di "entro tre mesi dalla nomina", ma per coloro
che sono attualmente in carica i tre mesi scattano dalla promulgazione del decreto( marzo 2013)?
Certo di un Vostro riscontro
Porgo
Cordiali Saluti
Antonio Di Gilio "
In soldoni chiedevo al CIVIT due aspetti fondamentali:
1) chi sono i soggetti obbligati a pubblicare le proprie dichiarazioni dei redditi (compresi le proprietà immobiliari)
2)entro quale data le amministrazioni sono obbligate a farlo.
La risposta non si è fatta attendere e in data 26 settembre, ho ricevuto la seguente PECscaricabile QUI
Il riferimento alla delibera n.65/2013 è molto interessante e risponde esaurientemente alle mie due domande.
Innanzitutto, sono obbligati tutti i soggetti aventi carica elettiva e indirizzo politico( i loro coniugi e parenti fino al secondo grado non sono obbligati ma si dovrà dar rilevanza al diniego)
Riporto: "Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si
applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art.
41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre
considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5
luglio 1982, n. 441.
Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli
obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e
patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti..."
In merito al secondo punto, il CIVIT, ponendo e sottolineando il vuoto legislativo conferma il mio ragionamento e quindi l'obbligo temporale di pubblicazione scatta dal 180esimo giorno dalla pubblicazione del decreto (20 aprile)
Riporto:" Decorrenza dell’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013
In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione
transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 sono da
intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in
carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile
2013)."
Ricordo che la sanzione è molto salata. Può arrivare a 10.000 euro per il responsabile e fino a 1.000 euro per ogni soggetto che non vorrà pubblicare i propri dati.
Insomma dal 18 ottobre 2013, si potrà far presente al CIVIT, qualora il Comune di Adelfia non avrà pubblicato le informazioni, l'inadempienza. Per chi vorrà, lo inviterò a spedire dalla propria e-mail, un testo specifico, per chiedere l'applicazione delle sanzioni così come previsto dalla normativa.
Se lo Stato non ci permette di sgarrare di un giorno per pagare le tasse, anche un'amministrazione pubblica non può sgarrare. Non più
Antonio Di Gilio
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