martedì 1 ottobre 2013

Immobili comunali e comodato gratuito. Finalmente messa la parola fine. Adesso tocca agli altri.


E' da un anno e mezzo che Adelfia on-line si batte affinchè si mettesse mano ai comodato d'uso gratuito, più volte indicati come illeggittimi.
Già nel maggio 2012, in questo post, riportavamo sentenze e pareri sull'icompatibilità nell'uso di beni immobiliari comunali dati in comodato d'uso gratuito.
A settembre 2013, finalmente, la delibera di giunta n. 118/2013 , mette fine, parzialmente, alla vicenda.
Infatti, come si apprende dalla delibera, entro il 30 ottobre i locali dovranno essere sgombrati dalle attuali associazioni (Donatori Sangue, ARS, Pro-Loco, Ass. Carabinieri ), per essere concesse nuovamente, questa volta a titolo oneroso, seppur agevolato, alle associazioni che presenteranno il proprio progetto con l'emanazione del relativo bando. Si mette il punto su una questione lunga e controversa che lascerà strascichi. Ma era un atto dovuto. Era impensabile che il Comune di Adelfia percepisse da tutti gli immobili comunali solo 12.000 euro l'anno.
Tuttavia la vicenda non si conclude qui. Ora che si è chiusa o è in dirittura di chiusura la vicenda relativa ai comodati gratuit, tocca individuare una soluzione, certamente più complessa relativa alle locazioni a titolo oneroso. Infatti, come riporta  il Cons. Stato Sez. VI, 24-11-2011, n. 6194Costituisce jus receptum l'orientamento per cui il principio del divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, stabilito dall'art. 23, legge 18 aprile 2005, n. 62, ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento. Inoltre, è ancora principio consolidato che, anche laddove la possibilità di proroga sia prevista nella lex specialis, essa potrebbe, al limite, consentire una limitata deroga al principio del divieto di rinnovo, purché con puntuale motivazione l'Amministrazione dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale." Questa sentenza è stata ripresa dal TAR del Lazio n. 88/2012, che ha esteso il divieto di proroga anche per le locazioni di beni pubblici
Tuttavia riporto, a ulteriore prova questo parere della Corte dei Conti che rileva tre punti:
-I contratti di locazione commerciale devono essere del tipo 6+6;
-Il primo rinnovo deve avvenire per iscritto e non per fatti concludenti
-La proroga è inamissibile:

Tradotto, i contratti di locazioni attivi, non possono essere prorogati, diversamente dal caso adelfiese dove tutti, dal SEL, alla CGIL, a tutte le attività commerciali sono da ormai molti anni in regime di proroga. Almeno così è indicato in questo file agli atti

Ovviamente dato che in questo caso parliamo di attività commerciali e quindi de lavoro delle persone, il discorso è più complesso. Ma come dice qualcuno la politica deve proporsi di riportare il senso di equità nella società. Su questo concordo e questa deve essere la stella polare. Ma dopo i vari casi ex-uma, la lungaggine sui comodati gratuiti ecc, non mi pare che venga seguita alla lettera
Antonio Di Gilio

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