mercoledì 2 maggio 2012

Atti di disposizione di beni a titolo gratuito: sono incompatibili per gli enti locali

Non appare compatibile con la natura di ente pubblico disporre di beni patrimoniali con atti a titolo gratuito – quale un comodato – essendo ciò contrario ai principi fondamentali di economicità e di buon andamento dellʼazione amministrativa. Eʼ quanto affermato dai Giudici della sezione regionale di controllo per il Lazio nella deliberazione n. 27/2010/Par, a seguito della richiesta di parere da parte
di un Comune che intendeva stipulare un contratto di comodato dʼuso gratuito
per la concessione di unʼarea di proprietà comunale ad una società consortile, senza scopo di lucro, partecipata dal comune medesimo, onde permettere lʼinstallazione di opere mobili per la promozione turistica e congressuale del territorio; in alternativa, si richiedeva altresì il parere circa la possibilità di ricorrere ad un contratto di sponsorizzazione. Lʼanalisi condotta dai Giudici è anche giunta ad esaminare lʼeffettiva disponibilità del bene da parte dellʼente, ravvisando, nella fattispecie, vincoli per usi civici che comunque ne rappresentavano una limitazione. A tal proposito, essa si è incentrata in primo luogo sulla natura del diritto dellʼente interessato sullʼarea in questione, posto che questa – come precisato nel parere stesso – era stata definita “di proprietà comunale e ricompresa nei terreni di demanio collettivo” nella nota allegata alla richiesta medesima. Mentre, infatti – sempre secondo quanto affermato dal Collegio – nellʼipotesi in cui lʼarea relativa avesse fatto parte del demanio comunale, ogni atto di disposizione sulla stessa avrebbe dovuto avvenire esclusivamente nella forma di un provvedimento concessorio, lʼappartenenza della stessa al demanio collettivo avrebbe comportato una procedura comunque diversa. I Giudici, a tal proposito, hanno proseguito illustrando le caratteristiche del demanio collettivo, comprendente aree di proprietà comunale soggette ad usi civici, costituiti ab immemorabili a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie – in genere individuabili negli abitanti residenti da un numero minimo di anni su un determinato territorio – alle quali fanno capo determinati diritti di godimento, nella forma appunto di servitù di uso civico. I Giudici medesimi, ripercorrendo le vicende recenti della loro regolamentazione positiva, hanno ricordato coma la legge 16 giugno 1927, n. 1766, allʼart. 4, individuasse queste nella facoltà, attribuite ad unʼentità FL&C.it 35.2010 || 22 settembre 2010collettivamente determinata, nel “far legna”, nel pascolo degli animali, nel prelievo di acque o nello sfruttamento dei prodotti del sottobosco. Solo la comunità titolare di tali servitù ad uso civico poteva pertanto estinguere i corrispondenti diritti di godimento sui beni oggetto, per alienarli o renderli commerciabili, mentre ciò era comunque precluso allʼente, in assenza di un apposito provvedimento dellʼautorità amministrativa competente. A tal proposito, lʼart. 12 della citata legge n. 1766/1927, inibiva a comuni ogni atto di disposizione di terreni soggetti a servitù di uso civico, senza lʼautorizzazione dellʼallora Ministero dellʼeconomia nazionale; successivamente, a seguito dellʼentrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tale potere risulta attualmente trasferito alle Regioni. Sempre proseguendo nelle vicende evolutive relative, i Giudici hanno anche ricordato la trasformazione man mano avvenuta nel concetto di uso civico, verso lʼaccezione di vincolo ambientale e paesaggistico, che ne contraddistingue lʼattuale connotazione giuridica. Ciò trova conferma, infatti, nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – il Codice dei beni culturali e del paesaggio – il quale, allʼart. 142, comma 1, lett. h), pone una riserva di legge per le aree gravate da servitù di uso civico, sino allʼapprovazione del piano paesaggistico previsto nel decreto medesimo. In tal modo veniva riconosciuto alle aree medesime una tutela di rango costituzionale, rientrando nellʼalveo dellʼart. 9, comma 2, della Costituzione, laddove si afferma la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. A seguito poi della riforma del Titolo V della Costituzione stessa, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali rientra tra le materie a legislazione concorrente Stato-Regioni; discende da tale impostazione normativa che un comune non può modificare la destinazione dei beni sui quali >insistono servitù di uso civico, se non nellʼambito delle disposizioni normative che lo Stato e la Regione, secondo le rispettive sfere di competenza, hanno predisposto. In assenza di tali, appositi provvedimenti normativi della regione interessata – concludono i Giudici – un comune non può modificare la destinazione di unʼarea ad uso civico, né essa può essere oggetto di alcun atto di disposizione, anche nella forma del comodato o di una sponsorizzazione. Nessuna limitazione in tal senso opererebbe invece ove il bene facesse parte del patrimonio del comune A tale ultima affermazione, posta in linea astratta, i Giudici hanno tuttavia fatto seguito affermando come le caratteristiche dellʼatto di disposizione medesimo debbano comunque essere compatibili con la natura di un ente pubblico, il quale non può disporre di beni, anche patrimoniali, con atti a titolo gratuito, se non contravvenendo ai principi di economicità e di buon andamento dellʼazione amministrativa. Lʼinteresse pubblico meritevole di tutela che lʼente intende tutelare deve essere quindi perseguito – sempre secondo i Giudici – mediante provvedimenti e strumenti con forma giuridica consona, per i quali, tuttavia, la scelta del contraente deve avvenire, in linea generale, attraverso procedure che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali di efficacia, efficienza e trasparenza dellʼazione amministrativa. La richiesta del parere in questione verteva, inoltre, sulla possibilità alternativa del ricorso ad un contratto di sponsorizzazione. A tal proposito, i Giudici - ribadendo comunque la relativa praticabilità, in senso astratto, solo nellʼipotesi di unʼappartenenza del bene oggetto al patrimonio dellʼente – hanno concluso FL&C.it 35.2010 || 22 settembre 2010evidenziando che il contratto di sponsorizzazione, che pur trova una definizione normativa (legge n. 223/1990, art. 43 legge n. 449/1997, art. 119 D.lgs. n. 267/2000), rimane sostanzialmente un contratto atipico, la meritevolezza del quale deve essere vagliata alla luce degli interessi perseguiti dalle parti.

Scarica il parere e la spegazione QUI

Inoltre sempre un parere della Corte dei Conti Puglia che potete leggere qui individua la norma che
attribuisce alle amministrazione locali la possibilità di concedere in comodato gratuito:

D.P.R. 13 settembre 2005 n.296, (capo III artt. 9 e ss)

Articolo 9 Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato 1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di  locazione, in favore dei soggetti di cui agli
articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse
pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del
demanio nonché gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o
ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di
immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione è
rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. 
Articolo 10
Soggetti beneficiari a titolo gratuito 1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni
immobili di cui all'articolo 9
, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale
carico, i seguenti soggetti: 
a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;  b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la
realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre
1991, n. 390; 
c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto,
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136; 
d) le province e i comuni, relativamente agli immobili dello Stato utilizzati come sede di
istituzione scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23; 
e) l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16
gennaio 2003, n. 3; 
f) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli
immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito.  (oratori)

Le associazioni, pertanto non rientrano. Possono solo ottenere CANONI AGEVOLATI

Pertanto mi pongo e Vi pongo tre domande:

1) A che titolo le attuali associazioni, oggi, sono nelle sedi degli immobili comunali (alemo quelle a titolo gratuito)? Dato che il comune non può disporne con contratti di comodato d'uso gratuito, il contratto è da intendersi NULLO?
2) Il comune di Fiuggi  prima di provvedere a produrre il contratto, ha giustamente rivolto il quesito alla Corte dei Conti, la quale ha dato la sua risposta. Perchè il Comune di Adelfia non lo ha fatto?
3) In ultima analisi e' ravvisibile il danno erariale? E se si chi paga? Il solito pantalone?

Antonio Di Gilio

martedì 24 aprile 2012

Amministrare è una cosa seria

Un pò tutte le amministrazioni, dalle regionali alle comunali, negli ultimi tempi piangono miseria per via dei continui tagli che provengono dall'amministrazione centrale. Questo è vero in parte. Tra il 2010 e il 2011 dal bilancio del comune di Adelfia mancano 650.000 euro in meno di trasferimenti. E stando alle prime previsioni altri 200.000 dovrebbero essere ulteriormente tagliati. E' tuttavia pur vero che la PA ha margini di tagli più o meno rilevanti soprattutto a causa di una pessima amministrazione...tanto paga pantalone. Eccovi un esempio.
Con determinazione n 478 del 23 aprile 2012 del settore Affari Generali il responsabile ha determinato il pagamento per il noleggio di alcune fotocopiatrici il cui costo mensile è di € 150,00 più Iva (cadauna) e quindi complessivamente € 181,50.
Il costo di noleggio comprende la fotocopiatrice oltre 6000 copie. Eventuali eccedenze di copie costano € 0,01563. Per gli amanti della matematica, considerando che 3 mensilità di noleggio ci sono costati € 550,55, il Comune di Adelfia stampa mediamente circa 6200 fotocopie al mese per macchina fotocopiatrice.
Considerando il valore della fattura pagata di € 550,55 trimestrale come una media, il servizio di noleggio per ogni macchina fotocopiatrice è di € 2202,20.
Sempre analizzando la determina, risulta che paghiamo questi canoni dal marzo 2007 e quindi da 5 anni.
Purtroppo i modelli delle fotocopiatrici sono andati fuori produzione, ma ho considerato la stessa marca e ho cercato modelli con le stesse prestazioni. Ho individuato la fotocopiatrice RICOH Aficio MP 2851B che ad un'analisi dettagliata risulta pure migliore da quella usata dal nostro comune in quando dotata di stampante e scanner nel prezzo base. Il suo costo è di € 3.884,10 ( da listino). Il costo del toner compatibile, consultando alcuni negozi on-line, si aggira intorno ai 35 euro e assicura la stampa di 11.000 copie. Pertanto il costo di inchiostro per foglio è di € 0.0031. Il costo della carta che ho individuato sempre su alcuni negozi on-line (considerando che il comune dovrebbe comprare su grossi quantitativi) è di circa € 0,0045 per foglio (Fabriano). Pertanto il costo di ogni copia fotocopiata è di € 0,0076 che moltiplicato per il numero di fotocopie annue pari a 74.400 (6200*12), arriviamo a un costo stimabile di fotocopie "in proprio" per € 565,44.

Quindi la differenza annua tra il costo di noleggio e quello di stampa "in proprio" è di € 1.636,76.
Dato che la fotocopiatrice nuova costerebbe € 3.884,10 ( ma si potrebbe spuntare anche un prezzo migliore se il comune ne comprasse un numero maggiore), in soli 2 anni e 4 mesi la fotocopiatrice sarebbe totalmente ammortizzata. Quello che ho appena riportato si chiama analisi finanziaria e qualsiasi amministrazione o azienda dovrebbe fare...in teoria.
Adesso vi domando. Dato che questo noleggio inizia dal 2007, quanto ci è costata questa operazione? Non meno di € 4.000,  che moltiplicate per le almeno 4 fotocopiatrici di cui ho individuato le fatture fanno non meno di € 16.000 in 5 anni. Ogni trimestre il comune butta letteralmente € 1.600 solo per le fotocopiatrici.
Ovviamente, ho considerato una marca e un modello per motivi di facile paragone, ma sono sicuro che si potrebbe trovare di meglio.
Tuttavia per avere una comparazione coerente bisognerebbe considerare il costo effettivo di una fotocopia dato dai costi sostenuti tra noleggio e acquisto diviso il numero di copie


* il costo considera un ammortamento della fotocopiatrice di 5 anni. Maggiore è la sua durata minore risulterà il costo della copia effettiva
Una copia prodotta in proprio con un ammortamento della fotocopiatrice di 5 anni ci costerebbe il 40% in meno. E' evidente tutttavia che dovremmo ulteriormente considerare 2 fattori.
Innanzitutto è difficile che una fotocopiatrice duri solo 5 anni. Inoltre è possibile eventualmente rivenderla  qualora fosse ancora funzionante, o magari donarla a un'associazione di volontariato (generando in ogni caso valore).
Inoltre, un ulteriore svantaggio del noleggio è nel numero delle copie massimo. Se in un mese ne vengono consumate in un numero inferiore a quello stabilito dal contratto, l'importo pagato è sempre lo stesso ( portando pertanto a un aumento del costo effettivo di copia).

Esiste un detto un pò omofobo che rende tuttavia bene l'idea di quello che penso. Sono tutti omosessuali con il deretano altrui. Sarebbe bello se il deretano una volta tanto non fosse del solito contribuente, ma del dirigente che si è interessato a questa genialata finanziaria
La determina la potete scaricare QUI

Antonio Di Gilio

PS Tanto per essere ancora più incisivi, sempre in Internet lo stesso servizio di noleggio l'ho trovato a un prezzo inferiore del 20%.

martedì 31 gennaio 2012

Assunzione Istruttore Amministrativo/segreteria era una priorità?

Con determinazione del 14 dicembre 2011 è stato determinato l'assunzione per 2 mesi di una unità in qualità di "Isttruttore amministrativo" categoria C1 per il settore Affari Generali con un impegno di spesa di Euro 4.220,00.
Si precisa nella determina che il contratto è part-time a 25 ore e che l'assunzione è avvenuta attraverso la ricezione di 3 curricula "anonimi" .
Adesso analizziamo le varie parti della determina in oggetto cercando di capire e valutarla al meglio.
1) Incominciamo con la risorsa umana identificata. "Istruttore amministrativo " settore Affari generali.Le definizione delle competenze è copiato dal sito del Comune di Savona:
Al Settore Affari Generali fanno capo le seguenti competenze
  • assicurare agli organi istituzionali, ivi compresi quelli circoscrizionali, il supporto necessario per lo svolgimento delle attività di competenza;
  • protocollare, conservare e ricercare la corrispondenza e gli atti del Comune;
  • gestire e sviluppare la struttura informativa, informatica, telematica e telefonica del Comune.
In altre parole le unità appartenenti alla "segreteria"
2) Analizziamo la catecoria C1, il part-time di 25 ore e l'impegno di spesa di € 4.220,00
Secondo l'ultimo CCNL del settore della P.A.-Enti Locali il reddito lordo annuo è pari a € 19.454,15 (clicca QUI per leggere le tabelle). Ovviamente parliamo del reddito complessivo lordo (tredicesima inclusa per 40 ore settimanali. Pertanto parliamo di un mensile lordo di nemmeno 1.600 euro al mese (circa 1.200 netti). Il contratto previsto tuttavia è di sole 25 ore, quindi non credo di sbagliare quando dico che l'impegno è un tantino alto. Tuttavia è un impegno di spesa e vedremo la fattura a quanto ammonterà. Terremo gli occhi aperti.
3) Analizziamo la modalità di selezione: ossia la scelta tra 3 curricula "anonimi" proposti dalla Tempor.
Per l'unità richiesta generalmente sono richiesti il diploma di scuola media superiore. Nei concorsi sono richiesti conoscenze di diritto amministrativo, tributario in particolare il TUEL, costituzionale, le basi di una lingua straniera e dell'informatica.
Dando per scontato che l'unità scelta risponde pertanto ai requisiti richiesti, ritengo tuttavia errata la modalità di scelta per 2 ordini di motivi.
  1. Perchè solo la Tempor e non anche l'Adecco, ManPower ecc.?
  2. La richiesta di solo 3 curricula, seppur anonimi. Sono sicuro che i diplomati ( e non considero i laureati) con quelle capacità in provincia di Bari siano più di 3
In definitiva, la mia personale idea è che con una pianta organica ai minimi termini, l'assunzione di questa particolare unità in quel settore non la ritengo tra le priorità. Il comune ha già una "segretaria" generale e vi sono settori che in qualsiasi amministrazione pubblica o privata hanno una priorità quale la ragioneria o l'ufficio tributi. Quello sì sotto-organico come dimostrano i numerosi straordinari effettuati..
Antonio Di Gilio
La determina potete scaricarla QUI

mercoledì 18 gennaio 2012

Speriamo che i Maya avessero ragione, altrimenti la TARSU...

La nuova ecotassa introdotta dalla regione Puglia,  aggiungo io finalmente, prevede meccanismi incentivanti nella lunga lotta verso la gestione dei rifiuti.

Nel 2012, l'ecotassa adottata per tutto l'ATO BA/5 è di 7,5 Euro per tonnelata come da ultima delibera regionale. Tuttavia, dal 2013 la musica cambia. Le nuove ecotasse saranno  determinate secondo i livelli di differenziata e il rispetto di 4 indicatori di qualita (adeguamento dei contratti di servizio che non raggiungono le percentuali previste di raccolta differenziata; elevata qualità della frazione organica raccolta; elevata qualità della raccolta imballaggi; elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta differenziata) Pertanto le ecotasse adottate saranno le seguenti
I comuni che supereranno il 60%  pagheranno un importo pari a 2,9 euro a tonnellata e rispettando  tutti gli indicatori di qualità
Tra il 60% e il 40% di differenziata si pagherà  5,8 euro a tonnellata e rispetto di tre indicatori
Dal 30 al 40% di RD il costo sarà di 19,77 euro a tonnellata e rispetto di due indicatori
Meno del 30% di RD il costo sarà di 22,59 euro per ogni tonnellata conferita in discarica nel rispetto di un solo indicatore.
Meno del 30% e nessun indicatore rispettato, infine, porterà all'aliquota massima e cioè 25,82 euro per tonnellata.
Inutile dire ad oggi Adelfia dove si colloca. Nel 2011 abbiamo raggiunto nemmeno l'11%.
Detto in soldoni, pagheremo stando così le cose esattamente il 6% in più  il costo di conferimento e spero di non esagerare se dico che sarebbe un disastro inimmaginabile
Per avere maggiori informazioni scaricate il bollettino della Regione Puglia QUI e leggete l'art.7

Insomma speriamo che i Maya, avessero ragione e che il mondo finisca il21/12/2012.
L'alternativa è la morte per infarto quando riceveremo nel 2013 il bollettino della TARSU

Antonio Di Gilio

sabato 17 dicembre 2011

Evasione fiscale: ad Adelfia i conti non tornano

Da quando la crisi economica ha iniziato a farsi sentire e a mordere sempre più i cittadini, è diventato sempre più impellente la lotta all’evasione fiscale.
Da più parti, politici e società civile ripetono a ogni proposta di manovra di non colpire sempre i soliti e di far emergere e stangare coloro che le tasse
 non le hanno mai pagate.
Tuttavia, queste restano parole che porta via il vento in quanto i primi controllori dovrebbero essere proprio i cittadini.
 Lo Stato può escogitare tutti i mezzi possibili e immaginabili, dalla tracciabilità e riduzione dell’uso del contante a tutti
 gli strumenti di controllo fiscale quali spesometro e redditometro, ma fin quando passerà l’idea secondo cui chi non paga le
 tasse è un “dritto” e non un ladro c’è poco da sperare.
Definirei la questione nei termini di uno stato mentale.
 Da quando mi trovo in Lombardia, ho potuto constatare che effettivamente c’è un maggior rigore e un maggior controllo dei cittadini affinché
 i “furbetti” dello scontrino non abbiano vita facile. Almeno per esperienza personale ho sempre ricevuto lo scontrino per ogni singolo caffè preso al bar,
per ogni chilo di mele preso dal fruttivendolo, per ogni fettina di carne presa in macelleria. La mia non vuole essere una discriminazione di stampo
leghista Nord contro Sud ma una semplice fotografia di un’esperienza personale. Esiste un sistema semplice che ho potuto individuare per poter avvalorare
la mia tesi. Confrontando i dati delle dichiarazione dei redditi e il numero di auto presenti ad Adelfia e un comune della provincia di Milano che si configuri
per vari aspetti molto simile al nostro paese, ho potuto verificare che esiste un'anomalia piuttosto evidente.
Il comune, dopo un'attenta analisi che ho preso in considerazione è quello di Cerro Maggiore. Questo comune dista dalla stazione Metro di Milano più vicina
a circa 20 km e pertanto la necessità di avere un auto è praticamente similare a un abitante adelfiese. Inoltre questo comune ha un numero di famiglie simile
 a quello adelfiese. Adesso analizziamo i parametri da me scelti ossia quelli del reddito medio pro-capite e quello del numero di automobili.
Il comune di Adelfia nel 2010 aveva 6111 famiglie, il reddito pro-capite si assestava a € 7.943 e il numero di auto in possesso a cittadini residenti ad
 Adelfia era di 8953. Pertanto il rapporto numero di famiglie/numero di auto è di 1,5 o detto in altro modo esiste una percentuale pari al 30% delle famiglie che ha una seconda auto.
Il comune di Cerro Maggiore ( che tuttavia è intercambiabile con praticamente tutti i comuni della provincia di Milano visti i risultati), nel 2010 contava 6128 famiglie,
il reddito pro-capite si attestava a € 14.022 e il numero di auto arrivava a 8.614. Quindi il rapporto numeo famiglie/numero di auto è di 1,40 o diversamente solo il 20% delle
famiglie in questione ha più di un auto.Questi dati vanno ovviamente soppesati e analzzati fino in fondo.
Il numero di auto può non dirci nulla senza sapere il tipo di auto. E' probabile che i cittadini di Cerro Maggiore abbiano auto più nuove o più costose.
Tuttavia restano dei punti incontrovertibili. Per prima cosa, un numero maggiore di famiglie adelfiesi ha un numero maggiore di auto ( con tutti i costi annessi annuali) rispetto, dati alla mano,
alla maggior parte dei comuni della provincia di Milano. In secondo luogo il reddito medio dichiarato adelfiese è praticamente la metà rispetto a quello di Cerro Maggiore,
che risulta tra l'altro sotto la media provinciale. Infine, il tasso di occupazione femminile, e quindi la necessità della seconda auto, è molto più
alto rispetto ad  Adelfia.
In conclusione è palese che i conti non tornano. E' importante sottolineare che la situazione adelfiese è omogenea all'interno della provincia barese e che quindi
l'evasione che definirei di "piccolo taglio" è evidentemente diffusa. L'amministrazione comunale dovrebbe prendere seriamente in esame questi dati. L'albero della cuccagna
è finito e la gente perbene si è rotta le scatole di pagare anche per gli altri. E su questo che misurerò la capacità amministrativa di quesa giunta
Antonio Di Gilio
N.B. I dati sono ripresi dal sito
http://www.comuni-italiani.it