Dal 30' giorno antecedente le elezioni la propaganda
elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro
materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli
appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1
dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.
Nelle
sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e
stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.
L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.
Questo è quello che prevede la norma. Questo è quello che il buon senso chiede.
Pertanto se l'amministrazione deve procedere ad elevare sanzioni, l'elettore deve elevare una sanzione non votando quel candidato e quella lista.
Il blog lancia l'iniziativa "Non dare il tuo voto a chi imbratta il paese".
Scatta l'immagine del manifesto fuori posto e noi lo pubblicheremo. Il cambiamento parte da queste piccole cose
Antonio Di Gilio
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