martedì 29 gennaio 2013

Possibili scenari per il futuro di Adelfia

Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione dell'incompatibilità e sui possibili scenari che potrebbero interessare il futuro di Adelfia.

La Legge 14 settembre 2011 n. 148 all'articolo 13, comma 3 stabilisce: «Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta». 

La Corte Costituzionale con sentenza 227/2011, ha dichiarato incompatibili le cariche di parlamentare e sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Nella stessa sentenza trova spazio anche la nuova norma, che abbassa il "limite" di incompatibilità ai Comuni dai 5.000 abitanti in poi. Più precisamente, viene puntualizzato che la norma non ha ancora efficacia esclusivamente a causa della espressa posticipazione alla prossima legislatura, ma le viene già riconosciuta una "palese opzione per la introduzione di una simmetria e corrispondente operatività fra condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, intesa a soddisfare proprio quella esigenza di "riequilibrio" atta a colmare lacune legislative".
Secondo la Corte, l’incompatibilità tra i vari incarichi deve scattare quando "il comulo tra gli uffici elettivi sia ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica". In caso contrario, si avrebbe una "lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato passivo e attivo".

Per chiarire ancora la situazione, l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha emesso in questi giorni una nota nella quale ribadisce il contenuto della Legge 148/2011 e fornisce ulteriori spiegazioni in merito alle prossime elezioni.

Successivamente alle elezioni del 24 e 25 febbraio, sarà compito della Giunta delle elezioni verificare l'assenza di cause di incompatibilità nei parlamentari eletti. Il procedimento è disciplinato dall'articolo 69 del Testo Unico degli Enti Locali. Nel caso in cui la Giunta dovesse riscontrare l'incompatibilità, essa viene contestata direttamente all'interessato. L'interessato ha 10 giorni di tempo per fare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità. Scaduti i termini, entro ulteriori 10 giorni la Giunta invita l'interessato ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare. Se l'interessato non vi provvede entro i successivi 10 giorni, la Giunta lo dichiara decaduto.
In altri termini, il sindaco Antonacci avrebbe circa 30 giorni di tempo per decidere se diventare senatore lasciando la carica di sindaco o se rinunciare al Senato restando primo cittadino adelfiese.


Ma quali sono gli scenari che potrebbero aprirsi per il futuro, e quali sarebbero le conseguenze? 
Cerchiamo di elencare diverse ipotesi.

1) DIMISSIONI DEL SINDACO:
Ex articolo 53, comma 3 del TUEL: Diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Dopo
tale termine, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale attraverso DPR, con contestuale nomina di un Commissario Prefettizio (art. 141 TUEL).
In base alla data di presentazione delle dimissioni, Adelfia vedrebbe due destini diversi. (Legge 7 giugno 1991, n. 182, artt. 1 e 2)

a) DIMISSIONI DIVENUTE EFFETTIVE ENTRO IL 24 FEBBRAIO
Andremmo alle elezioni comunali già quest'anno, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

b) DIMISSIONI DIVENUTE EFFETTIVE DOPO IL 24 FEBBRAIO
Le elezioni si svolgerebbero in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno del 2014. Si avrebbe così oltre un anno e mezzo di commissariamento.


2) MOZIONE DI SFIDUCIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
Il Consiglio Comunale può essere convocato quando lo richiede almeno 1/5 dei Consiglieri. In tal caso, la riunione deve tenersi entro 20 giorni.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario fino alle elezioni che si svolgerebbero quest'anno se la mozione venisse approvata prima del 24 febbraio, altrimenti il prossimo anno. Per approvare la mozione è necessario che sia votata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio (attualmente 10 di maggioranza e 6 di opposizione, con uno scarto quindi di 3 voti).

3) DECADENZA DEL SINDACO:
Nel caso in cui successivamente alle elezioni la Giunta ritenga incompatibili le cariche di sindaco e senatore, e il sindaco Antonacci opti per il Senato, verrebbe dichiarato decaduto.
Al contrario delle dimissioni o della mozione di sfiducia, la decadenza non prevede la nomina di un commissario.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 53 del TUEL, in caso di decadenza la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, ma sia la Giunta che il Consiglio restano in carica sino alle nuove elezioni. Sino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
A quel punto, però, non si può dare per scontato che la maggioranza continui a sostenere un vicesindaco non eletto ma nominato dal sindaco. Il destino di Adelfia, fino alle prossime elezioni sarebbe incerto e tutto a discrezione del Consiglio Comunale.

4) LA GIUNTA DELLE ELEZIONI NON RISCONTRA INCOMPATIBILITA'
Ipotesi improbabile. Mai dire mai, però, data la natura politica di questo organo, composto da senatori neoeletti.

5) IL SINDACO RINUNCIA AL SENATO E RESTA SINDACO
....ci siete cascati!!!

6) La coalizione di centro sinistra viene battuta dalla coalizione di centro destra e il PD riceve solo 4 seggi al senato (link), lasciando fuori il sindaco Antonacci che è quinto nella lista.


Vincenzo Prudente

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