venerdì 25 gennaio 2013

Santo obolo, Adelfia paga

Con Determina n. 78 del 23 gennaio 2013, il Comune di Adelfia ha devoluto all'Arcidiocesi di Bari-Bitonto l'importo di € 8.586,07. Perché?

L'articolo 5 della Legge n. 121 del 25 marzo 1985 (modifiche al Concordato lateranense) dispone che "L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali"

In virtù della Legge precedente, a norma dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 4 del 04/02/1994 (link), "I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorità religiose una somma non inferiore al 7% dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria. Tali contributi sono determinati con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta".

Detto in parole più semplici, ogni volta che un cittadino si appresta ad edificare una struttura o a ristrutturarla, versa al Comune una serie di tasse, tra cui gli oneri per l'urbanizzazione primaria e secondaria. I primi sono legati a quei servizi per il funzionamento della struttura: dall'allacciamento alla rete fognaria a quello alla rete elettrica. Sono invece opere di urbanizzazione secondaria i servizi sociali indispensabili per una comunità: dagli asili nido ai mercati, dalle scuole agli uffici comunali, passando appunto per le chiese e gli edifici di culto.
Gli oneri per l'edilizia sono una delle principali fonti di entrata per gli Enti Locali, che però devono dividere con gli enti religiosi.

Forte delle leggi citate prima, l'Arcidiocesi chiede al Comune la devoluzione delle somme (quest'anno l'ha fatto il 15 gennaio), l'Ufficio Tecnico del Comune calcola le somme spettanti e ne dispone la devoluzione. In soli 8 giorni (!!!) il Comune di Adelfia quest'anno ha devoluto € 8.586,07.
La velocità di tale adempimento non è casuale: con nota n. 603/II del 03/03/1995 la Prefettura di Bari raccomandava addirittura ai Comuni la "scrupolosa e tempestiva applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/1994".

Ma i Comuni sono obbligati a versare queste somme alle Diocesi?
Su questo punto si è espresso il TAR della Toscana, con Sentenza n. 4082 del 4/10/2004 (link).

La Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro aveva fatto ricorso al TAR poiché il Comune di Civitella in Val di Chiana le aveva negato la devoluzione della quota degli oneri.
Il TAR si è pronunciato a favore del Comune rigettando il ricorso, in quanto:
- Il vincolo di destinazione dei proventi edilizi è stato abrogato dal D.Lgs. n. 380/2001;
- L'art. 5 della Legge n. 121/1985 non fissa un obbligo di finanziamento;
- Il sistema di finanziamento dell’edilizia di culto è oggi rifluito nel nuovo sistema finanziario di cui all’art. 47 della legge n. 222 del 20 maggio 1985, e cioè nella quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali dei contribuenti;


Sulla base di ciò, i Comuni non sono obbligati a versare queste somme alle Diocesi. Somme che non sono neanche dovute alla Chiesa Cattolica, che gode già dell'Otto per mille.

Per questi motivi, invito il Comune di Adelfia a considerare l'ipotesi di bloccare la devoluzione di questi fondi per il futuro, evitando così di sottrarli a servizi di vitale importanza per la comunità adelfiese, soprattutto in un periodo di magra per le casse comunali.

Vincenzo Prudente
Antonio Di Gilio

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