giovedì 29 novembre 2012

Fenomenologia del copia e incolla... quando la PA ci costa tempo e denaro

Internet è sicuramente una grande risorsa. Ci permette di comunicare, di informarci e di raccogliere tutti i documenti necessari per poter risparmiare tempo e denaro.
Il copia e incolla è una pratica largamente utilizzata e non è certamente da demonizzare se riesce a far risparmiare tempo e denaro. Il problema tuttavia è se il tempo e il denaro questo metodo lo fa, al contrario, perdere.
E' il caso dell'ultimo bando sfornato relativo alla creazione dell'Albo Fornitori.
http://www.comune.adelfia.gov.it/wp-content/uploads/2012/11/AVVISO-PUBBLICO.pdf
 Sorvolerò sull'incongruenza formale ripetto alle tempistiche divergenti tra bando e regolamento. Sorvolerò sul mancato inserimento tra i metodi di  spedizione delle domande con la PEC ( diventata anche obbligatoria),  sistema che al nostro comune è pure costato circa 650 euro e che farebbe risparmiare tempo e denaro ai cittadini
Non posso tuttavia sorvolare sui documenti necessari per la presentazione della domanda, in quanto potenzialmente causa di problemi.
Infatti nel bando leggiamo:
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione
...
e, in caso di società:
....
b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura fallimentare ed antimafia – in
corso divalidità – ovvero fotocopia autenticata dello stesso, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Se solo ci si fosse presi la briga di leggere questi articoli avreste rilevato:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm

Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta
...3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione
 e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
Cosa dice l'art. 46?
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
 prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
.....
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
 nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
...
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

DETTO IN BREVE RIPORTO QUELLO CHE TROVO SUL SITO DELLA CCIAA DI VARESE
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), gli uffici pubblici non possono
 rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 DPR 445/2000).
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi dal 1° gennaio non possono quindi più né accettare
 né richiedere certificati, ma potranno verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o
 notorietà prodotte dai cittadini in sostituzione dei certificati stessi.
I certificati rilasciati agli sportelli camerali, pertanto, possono essere rilasciati solo a uso privato e,
pena nullità, riportano la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
http://www.va.camcom.it/Certificati_antimafia/123
Inutile che sottolineo di aver avuto ulteriore conferma al Call Center della CCIAA di Bari all' 800178017
Insomma è legittimo che il Comune di Adelfia richieda questi documenti? I problemi eventualmente scaturenti pertanto sono:
1) Il Comune sta richiedendo un certificato inutile che costa tempo e denaro all'impresa .
Infatti questo certificato può essere dato solo cartaceamente recandosi (con quello che comporta in termini di tempo)alla CCIAA pagando 10 euro più 14,62 euro ogni cento righi.
2) Ammettiamo, ipoteticamente che permanga questo bando e che legittimamente un'impresa produca delle autocertificazioni. Il dipendente è tenuto pertanto a rigettare la domanda.  Rischiamo ricorsi al TAR e nullità del bando.
Ma da dove nasce tutto questo? Dal fatto di aver copiato il bando del 2011 del Comune di Bari che ovviamente non prevede la riforma che si è prodotta nel 2012.
Insomma come al solito la PA semplifica a rendere più difficili le cose. Mi sconforta che se ne debba rendere conto l'ultimo dei cioccolatai nel campo della professione commercialistica e giuridica qual è il sottoscritto.
Tanto per togliervi ancora qualche dubbio, la prossima volta prima di fare il copia e incolla usate google per informarvi. Magari la mia ricostruzione è errata. Soprattutto negli ultimi tempi le norme sono in continua evoluzione. Spesso addirittura si contraddicono. Vi invito pertanto a valutare il bando prima che sorgano problemi.
http://www.prefettura.it/roma/contenuti/1399904.htm
Infatti la legge di semplificazione aveva lasciato alcuni dubbi che sono stati risolti  con la legge 82 del 6/4/2012
CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 04/04/2012, N. 35, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 06 APRILE 2012, LE AMMINISTRAZIONI ACQUISISCONO D'UFFICIO LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA E LA CERTIFICAZIONE CAMERALE CON LA DICITURA ANTIMAFIA (art. 6, CO. 3-BIS).
"...in questa fase transitoria, gli oneri di documentazione antimafia, prevedendo che grava sulla P.A. l’incombenza di acquisire la documentazione antimafia ivi considerata".

Antonio Di Gilio

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